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D.P.R. 16/12/1992 n. 4953 . Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. 4 . I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente. 5 . Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma sesto, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica. 6 . I dispositivi retroriflettenti integrativi devono essere usati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata compresa tra due e sei giorni lavorativi. Possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a 2,5 centimetri. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma quinto. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 metri in rettifilo e di 3 metri in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del ministero dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma sesto. Art. 36. (art. 21 cod. Str.) (visibilità notturna) 1 . La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'articolo 79. 2 . Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma ottavo. 3 . Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensità luminosa non inferiori a quelli delle pellicole di classe seconda di cui all'articolo 79, comma decimo. 4 . I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. 5 . Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi integrativi di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui allo articolo 35, comma quinto. 6 . Ad integrazione della viabilità dei mezzi segnaletici rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "lavori" (fig. Ii.383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. 7 . La sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). 8 . I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. 9 . Le caratteristiche tecniche e di qualità dei dispositivi luminosi di cui ai commi sesto, settimo e ottavo, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica. Art. 37. (art. 21 cod. Str.) (persone al lavoro) 1 . Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti. 2 . Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento. 3 . In tal caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio. 4 . Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti o fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del ministero dei lavori pubblici e da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica. Art. 38. (art. 21 cod. Str.) (veicoli operativi) 1 . I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (fig. Ii.398). Il pannello e il segnale "passaggio obbligatorio" devono essere realizzati con pellicola retroriflettente di classe seconda come previsto all'articolo 79, comma decimo. Questo tipo di segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la massa o l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti. 2 . I veicoli operativi, anche se devono compiere lavori manutentori di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo: A) sulle strade urbane con il preavviso lavori (fig. Ii.383), con i segnali di passaggio obbligatorio preceduto, qualora opportuno, dai segnali divieto di sorpasso (fig. Ii.48), strettoia (figg. Ii.384, ii.385 o ii.386), senso unico alternato (figg. Ii.41 e ii.45) e limite massimo di velocità (fig. Ii.50) se il limite è inferiore a 50 km/h; B) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a) con i segnali di limite massimo di velocità a scalare e i segnali di passaggio obbligatorio in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte. Art. 39. (art. 21 cod. Str.) (cantieri mobili) 1 . Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h. 2 . Il segnalamento di un cantiere mobile consiste in un: A) presegnalamento disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale lavori, il segnale corsie disponibili, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. Ii.399/a e ii.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di segnale mobile di preavviso (figg. Ii.400); B) segnalamento di localizzazione posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di segnale mobile di protezione (fig. Ii.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il segnale mobile di protezione può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. Il segnale di lavori deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe seconda, di cui allo articolo 79, comma decimo. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico. 3 . In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del segnale mobile di protezione devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata. Art. 40. (art. 21 cod. Str.) (sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali) 1 . La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. 2 . I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma secondo. 3 . Le recinzioni di cui al comma secondo devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 centimetri cubi, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione. 4 . Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma terzo. 5 . Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. Ii.402). Art. 41. (art. 21 cod. Str.) (limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali) 1 . Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il limite di velocità deve essere posto in opera di seguito al segnale lavori, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. 2 . Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale via libera, non occorre quello di fine limitazione di velocità. È invece necessario il segnale fine limitazione di velocità se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di fine limite precedente.
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